La medicina di genere nella prospettiva filosofico-giuridica:
una “teoria critica” del sapere medico?

Orsetta Giolo1, Maria Giulia Bernardini1

1. Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara.

Riassunto. La medicina di genere rappresenta un campo d’indagine molto interessante, in ragione della sua funzione critica, decostruttiva e innovativa nei confronti del sapere medico. In più, la sua attenzione al genere è idonea a favorire il dialogo con altre prospettive teoriche e di ricerca, prime fra tutte la sociologia e la filosofia del diritto. In queste discipline, in particolare, da qualche decennio è emersa una specifica attenzione alle discriminazioni fondate sul “genere”, inteso quest’ultimo come un dispositivo attraverso il quale le varie società hanno storicamente attribuito agli individui ruoli e status, imponendo quelle che sono definite come “identità di genere”. Nel corso del tempo, tale riflessione ha portato alla progressiva emersione della soggettività politica e giuridica delle donne, favorendo il riconoscimento della loro piena titolarità dei diritti. Tra questi ultimi va sicuramente ricordato il diritto alla salute, che la medicina di genere favorisce nella sua effettività. Assumendo un punto di vista giuridico, le Autrici ripercorrono la genesi e la storia recente della cosiddetta “critica di genere” per evidenziarne i parallelismi con la medicina di genere, la quale sembra poter operare come teoria critica della medicina. Comuni, infatti, sono i presupposti, le strategie e le finalità: l’eguale valorizzazione delle differenze e l’effettività dei diritti.

Parole chiave. Medicina di genere, critica di genere, teorie critiche, eguale valorizzazione delle differenze.

Gender medicine from a philosophical and legal perspective: a “critical theory” of medical knowledge?

Summary. Gender medicine is a very interesting field of research, on account of its critical, deconstructive and innovative function with regard to medical knowledge. Its attention to gender is also likely to favour dialogue with other theoretical and research perspectives, first and foremost with sociology and philosophy of law. In these disciplines, in particular, over the past few decades we have witnessed a special attention to “gender”-based discrimination, considered as a mechanism by which the various societies have historically attributed individuals roles and statuses, imposing what we know as “gender identity”. Over time, this consideration has led to the gradual emersion of women’s political and legal standing, thereby favouring the recognition of their full entitlement to rights. The latter undoubtedly also include the right to health, which gender medicine favours in its effectivity. By adopting a legal standpoint, the Authors discuss the origins and recent history of “gender criticism” to highlight its similarities with gender-specific medicine, which would appear to act as a critical theory of medicine. Indeed, they share the presuppositions, strategies and purposes: the equal promotion of differences and the effectivity of rights.

Key words. Gender medicine, gender criticism, critical theories, equal promotion of differences.

La medicina di genere rappresenta un campo d’indagine estremamente interessante per la sociologia e la filosofia del diritto, soprattutto in ragione della sua possibile funzione critica, decostruttiva e innovativa nei confronti del sapere medico.

Questo nuovo approccio alla medicina, inoltre, sembra prestarsi particolarmente all’interazione tra diversi saperi e discipline poiché, attraverso l’adozione dell’ottica di genere, esso apre la propria riflessione alla contaminazione con altre prospettive teoriche e di ricerca.

La riflessione sul genere: il quadro teorico

Da un punto di vista sociologico-giuridico, il “genere” ha «molte delle caratteristiche di un’istituzione sociale: classifica, norma, disciplina, comporta modelli cognitivi, infine, classificando, differenzia chi è dentro e chi è fuori»1. In questo modo, infatti, il genere attribuisce agli individui ruoli (socialmente costruiti), che all’interno delle diverse società hanno determinato l’imposizione delle cosiddette “identità di genere” (il soggetto “uomo” e il soggetto “donna”), offrendo una visione serializzata e stereotipata delle soggettività.

Nel processo di progressiva affermazione di tali ruoli e status, il diritto è intervenuto ora contribuendo a rafforzarli, ora imponendoli attraverso la previsione di specifiche norme giuridiche, ora decostruendoli.

Le acquisizioni sociologiche e giuridiche sul genere, invero, hanno un’origine relativamente recente, che molto deve alla riflessione teorica delle donne: grazie alle rivendicazioni dei diritti e delle libertà compiute a partire dalla fine del Settecento si è infatti giunti, progressivamente, a svelare come il soggetto di diritto, in teoria “astratto”, concretamente abbia un’identità maschile. Qui assume un’importanza centrale l’operazione compiuta da Olympe de Gouges, che nel 1791 declina al femminile la famosa Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino frutto della Rivoluzione francese. È proprio quest’opera di “sdoppiamento” – in base alla quale diviene possibile parlare tanto dei diritti dell’Uomo e del cittadino quanto di quelli della Donna e della cittadina – che rende evidente per la prima volta come il soggetto di diritto (e dei diritti) non sia unitario né unico, ma presenti più identità ed esprima più soggettività2. Così, dalla fine del Settecento in poi, le donne – anche se non solo le donne, come testimoniano ad esempio le riflessioni di fine Ottocento di John Stuart Mill3 – hanno continuato a ragionare sull’emersione di questo soggetto “nuovo” (le donne), a lottare per renderlo visibile nello spazio pubblico4.

Nel corso del tempo, questa riflessione ha portato appunto alla progressiva (e lenta) emersione della soggettività politica e giuridica delle donne, ottenuta grazie all’azione di disvelamento di quelle dinamiche che, all’interno della riflessione teorica, sono qualificate come sessiste, sessuate e maschiliste5, e anche attraverso la rivendicazione della titolarità dei diritti, accompagnata dalla necessità di vedere garantita la loro effettività.

A oggi, questo percorso non può di certo dirsi concluso: nonostante l’avvenuta conquista dei diritti e anche se una retorica diffusa vuole raggiunta la piena parità tra uomini e donne, è facilmente riscontrabile il fatto che alcuni diritti siano stati riconosciuti a tutte le persone solo sulla carta, mentre nei fatti il soggetto che ne ha l’effettiva titolarità è ancora il presunto soggetto “astratto”, cioè quello maschile.

La medicina di genere tra eguaglianza e differenze

Nel mondo giuridico, il diritto fondamentale alla salute può essere considerato paradigmatico in questo senso, perché teoricamente è riconosciuto a tutte e tutti, ma nei fatti funziona (è effettivo) solamente nei confronti degli uomini. È oramai noto il fatto che le donne siano state a lungo ai margini del sapere medico, così come a lungo sono state invisibili anche nella sfera politica, giuridica e sociale. In modo analogo a quanto compiuto nell’ambito sociologico e giuridico, la medicina di genere, con il suo approccio critico, offre una prospettiva di analisi innovativa e getta una luce nuova sui soggetti (anziché sul soggetto) della medicina. Soggetti che sono rappresentati non più come meri “oggetti” della scienza medica, per di più “astratti” o “neutri”, ma come persone dotate di specificità.

Non che il corpo femminile non sia mai stato oggetto di interesse, all’interno della scienza medica: la presenza di studi sulla cosiddetta “zona bikini” esprime significativamente l’interesse principale che la medicina ha manifestato nei confronti del corpo delle donne. Questa specifica attenzione, a ben vedere, è stata rivolta infatti nei confronti delle donne non in quanto soggetti, ma in quanto corpo-oggetto. Tale operazione, invero, non è molto diversa da quella compiuta a lungo in altri ambiti, nei quali la presunta neutralità delle norme, delle istituzioni, delle pratiche, del linguaggio è coincisa (e spesso coincide tutt’ora) con le caratteristiche proprie del soggetto che è stato storicamente dominante (ossia l’uomo). Per questa ragione, nella letteratura sociologica e giuridica, il cosiddetto neutro viene inteso come “neutro-maschile”.

Sin dal suo emergere, la “critica di genere” ha tentato di rendere visibile proprio questo meccanismo, rivelando l’identità celata (maschile) della rappresentazione del soggetto nell’ambito del diritto (ma anche della politica e della cultura), al fine di ottenere una riforma di tale rappresentazione e, conseguentemente, l’inclusione della pluralità dei soggetti in ogni settore e ambito della vita delle persone.

La “critica di genere”, pertanto, ha condotto alla costruzione di una teoria critica del diritto e della politica, che mira appunto a svelare questi meccanismi di nascondimento dei soggetti al fine di ripensare le norme, le istituzioni e le prassi in un senso maggiormente inclusivo delle differenze-specificità e della pluralità delle soggettività. Non si tratta dell’unica teoria critica esistente; al contrario, le teorie critiche del diritto e della politica sono molte, e comprendono altre correnti di pensiero quali ad esempio la critical race theory, i disability studies e i queer studies6. Tutte queste prospettive mirano appunto a rendere visibili quelle identità (determinate da colore, abilità, orientamento sessuale, etc.) che il soggetto “astratto” – presuntivamente “neutro” – non è in grado di rappresentare.

Il merito delle teorie critiche, invero, non risiede unicamente nel fatto di rendere possibile l’emersione delle identità non dominanti, fino a ora nascoste: esse hanno anche posto l’accento sulla cosiddetta “intersezionalità”7, che assume notevole importanza nell’ambito della sociologia e del diritto.

L’intersezionalità può essere definita come la compresenza di identità diverse nei singoli individui, che concorrono tutte a forgiare l’identità di ciascuno. Qualora si identifichi taluno attraverso il riferimento esclusivo a uno dei fattori identitari – come l’orientamento sessuale, la classe sociale o l’abilità, per esempio – si avrà inevitabilmente una visione approssimativa della sua identità. Quest’ultima, piuttosto, dovrebbe essere considerata come il prodotto della continua interazione tra le varie identità (parziali) che attraversano il soggetto e che portano, ad esempio, a caratterizzare un individuo come un crocevia di identità multiple, determinate dalla formazione culturale, religiosa, dalle idee politiche, dall’orientamento sessuale e così via.

Tale acquisizione teorica non è di poco conto, in quanto dal punto di vista pratico permette di scorgere l’esistenza delle cosiddette “discriminazioni multiple” – da intendersi come plurime discriminazioni che vengono a interessare un individuo contemporaneamente, proprio in ragione delle diverse identità che contraddistinguono il soggetto – e di dare loro visibilità. Infatti, «Discriminare significa operare un trattamento differenziato sulla base di una valutazione differenziata dei soggetti» al fine di determinare «l’esplicita esclusione di qualcuno nella distribuzione dei benefici»8. La discriminazione è da intendersi dunque come la realizzazione di un trattamento differenziato in senso peggiorativo, determinato in ragione di una identità/specificità.

Le teorie critiche prendono in considerazione proprio le differenze-specificità per rivendicare il riconoscimento della loro pari dignità, opponendosi a quelle pratiche che, in modo più o meno velato, ne fanno invece la ragione della discriminazione. Le teorie critiche prendono quindi posizione all’interno di quello che, nella letteratura sociologica e giuridica, prende il nome di «dilemma della differenza»9, espressione con la quale si intende fare riferimento all’ambivalente rapporto tra l’eguaglianza di ciascuna persona e il riconoscimento di ogni specificità. Apparentemente, infatti, sembra che un termine escluda l’altro: se si riconosce l’eguaglianza, allora nessuna differenza dovrebbe trovare legittimazione; per contro, la valorizzazione delle diversità sembrerebbe escludere in radice la possibilità di realizzare l’eguaglianza.

A ben vedere, tuttavia, il “dilemma della differenza” rappresenta una falsa alternativa, perché i reali termini della questione sono sensibilmente diversi. Il principio di eguaglianza (equality), infatti, prescrive l’eguaglianza in senso formale: afferma né che siamo sostanzialmente eguali, né che dobbiamo diventare tali, ma che tutti siamo egualmente degni, e per tale motivo siamo parimenti titolari degli stessi diritti, cosicché nessuna discriminazione su base identitaria potrà mai trovare legittimazione. In breve, il principio di eguaglianza non prescrive alle donne di diventare uomini per avere le stesse tutele, ma stabilisce che, in ragione del fatto che le donne hanno eguale dignità rispetto agli uomini, hanno pari diritto alla piena titolarità ed effettività dei loro diritti.

Appare allora subito evidente come il principio di eguaglianza da un lato permetta di verificare l’esistenza di eventuali violazioni sistematiche di un diritto (violazione alla quale va posto rimedio), e dall’altro, statuendo che siamo egualmente degni (e quindi “meritevoli” di pari tutele e garanzie), non prescriva in alcun modo che gli individui debbano adeguarsi a un unico modello. In altre parole, il principio di eguaglianza – in senso sostanziale – non agisce nel senso della rimozione delle differenze, riducendo la pluralità al parametro, falsificante e omologante, della neutralità. Al contrario, esso rende visibili le differenze, riconoscendole come parimenti degne e, quindi, meritevoli di tutela. In breve, oggi il principio di eguaglianza si sostanzia nell’eguale valorizzazione giuridica delle differenze10.

La medicina di genere come “teoria critica” del sapere medico

La medicina di genere sembra inquadrarsi perfettamente all’interno del quadro teorico appena delineato, in quanto trae la sua forte legittimazione dal principio di eguaglianza, in base al quale il diritto a vedere tutelata appieno la propria salute spetta a tutte le persone, senza discriminazioni di sorta. Inoltre, l’eguaglianza che la medicina di genere promuove è al contempo formale (poiché riconosce tutti i soggetti come parimenti degni di tutela) e sostanziale (poiché muove dalla valorizzazione delle differenze-specificità): favorisce, cioè, il riconoscimento di una differenza/specificità dei soggetti, che fino a questo momento non è stata presa in considerazione. Per tale motivo, la medicina di genere ci appare come una teoria critica della medicina. Infatti, se il diritto alla salute apparentemente viene garantito a tutti ma di fatto si cura solamente il soggetto maschile, ciò significa che siamo in presenza di una macroscopica violazione di un diritto fondamentale (quello alla salute) nei confronti di un gruppo (le donne) che, in ragione della propria specificità, sta subendo una discriminazione.

Ciò non significa, tuttavia, che la medicina di genere sia la medicina delle donne; anche in questo caso, il riferimento al dibattito più generale inaugurato dalle teorie critiche permette di evitare il rischio di fraintendimenti sul reale “statuto” della medicina di genere.

Certo, è vero che la riflessione di genere è stata avviata dalle donne: si tratta di un dato storico, ma in fondo anche di una necessità, in quanto gli uomini non avevano bisogno di ottenere alcuna nuova o maggiore visibilità. Il soggetto maschile già esisteva, già era visibile (a livello culturale, giuridico, etc.) e, per di più, era socialmente dominante (in ragione della struttura patriarcale delle società). Ciò tuttavia non significa che l’emersione della critica di genere – o, che è lo stesso, la visibilità di un’altra soggettività accanto a quella maschile – sia una questione rilevante solamente per le donne: al contrario, la visibilità di tutti i soggetti è un obiettivo (e una conquista) per tutti. È per tale motivo che Simone de Beauvoir sosteneva che il femminismo fa bene a tutti, non solo alle donne11.

“Vedere” il genere, per la sociologia e il diritto, significa infatti analizzare come questo agisce sulla vita delle persone, predeterminandone (“eterodesignando”) le identità e le scelte esistenziali, nonché “imbrigliando” le vite in ruoli prestabiliti. La visibilità del genere diviene quindi sinonimo della possibilità di “liberare” le soggettività dagli stereotipi, dai destini preordinati, dalla serializzazione delle esistenze (non esistono, infatti, né la singola donna né il singolo uomo, ma uomini e donne al plurale), scardinando i ruoli tradizionali ove necessario. Dunque, se è vero che il genere è stato visto in primo luogo dalle donne, è altrettanto vero che della critica di genere possono beneficiare anche gli uomini, parimenti “ingabbiati” in ruoli culturalmente predeterminati e imposti.

La medicina di genere opera evidentemente in modo analogo: anch’essa propone una modalità innovativa che prende in considerazione tutti i soggetti e, conseguentemente, permette di ottenere una maggiore effettività del diritto alla salute di ciascuno, non solo delle donne.

Vedendo i soggetti finalmente al plurale, la medicina di genere interroga dunque dall’interno il sapere medico, colmando il baratro di conoscenza relativamente alle modalità attraverso le quali le malattie si declinano nel corpo femminile al fine di individuare le cure (e dunque la prevenzione e le terapie) più efficaci. In questo modo, la medicina di genere contribuisce a individuare e decostruire gli stereotipi che, oltre ad avere contraddistinto a lungo diritto, politica e società, hanno influenzato anche la medicina.

La medicina di genere come prospettiva “trasversale” al sapere medico

In quanto prospettiva critica, anche la medicina di genere, come la critica di genere, andrà dissolvendosi quando la medicina nel suo complesso avrà fatto propria la prospettiva di genere, ossia nel momento in cui la visibilità di tutti i soggetti sarà divenuta regola condivisa dal sapere medico.

Tuttavia, la strada per giungere a questo risultato sembra essere ancora lunga, poiché molti sono gli stereotipi che continuano a pesare sulle identità e sulle soggettività, nella medicina, così come nel diritto e nella società nel suo complesso.

Occorre inoltre precisare che la medicina di genere, per divenire prospettiva trasversale esattamente come la critica di genere, deve avere come obiettivo non il rafforzamento del genere stesso, ma il suo scardinamento: vedere il genere che stereotipizza le esistenze significa interrogarsi sulle ragioni di questa stereotipizzazione e agire per rimuovere i meccanismi che la determinano. Vedere il genere, dunque, non significa affermare il genere ma scardinarlo, per liberare le soggettività in esso oppresse. Le soggettività infatti sono plurali, non catalogabili, imprevedibili: vedere più soggetti significa riconoscere delle specificità e non imbrigliarle nuovamente in altre rappresentazioni e altre generalizzazioni. Il rischio, altrimenti, è quello dell’essenzialismo: ricadere ancora nella definizione, seriale e stereotipata, di chi siamo o meno.

Bibliografia

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